Art. 4.
(Prestazioni).

      1. Le prestazioni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono determinate,

 

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per i contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il metodo contributivo, tenuto conto dei princìpi introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. Per i periodi di contribuzione precedenti, le prestazioni sono determinate in applicazione delle norme contenute nel regolamento di previdenza dell'ENPAF vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La pensione diretta spettante agli iscritti che continuano a prestare attività lavorativa è ridotta al 50 per cento.
      3. Al termine di ogni esercizio finanziario le prestazioni erogate nell'anno devono essere garantite da una riserva tecnica non inferiore a tre volte delle prestazioni stesse.